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Gli enti del Terzo settore

 

Dal punto di vista legale, non è stato sempre facile definire il Terzo settore, non solo perché ci siamo fin qui trovati di fronte ad una miriade di previsioni normative e prassi amministrative, ma anche perché sono mancati i criteri in base ai quali definire quale ente appartenesse al Terzo settore.

 

Con la Legge 06.06.16, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’ impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), allora, dopo anni di vani tentativi, il Legislatore all’articolo 1, comma 1, ha finalmente fatto un po’ di chiarezza: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

 

Sul punto, poi, nel dettaglio è sceso il D.Lgs. 117/17, che all’articolo 4, elenca i singoli enti rientranti nel Terzo settore: “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici (novità!), le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative (novità!), le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore”. E ne esclude altri: “non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.01, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (…)”. Anche un’associazione o una fondazione, dunque, se dirette o controllate da tali enti (valutatane la compagine sociale, i fondatori, ecc.), non saranno enti del Terzo settore, e conseguentemente, non potranno beneficiare dei vantaggi di varia natura a questi ultimi riservati.

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